di Giuseppe Aiello
PREMESSA
Lasciando da parte la visione della donna moderna e del femminismo, vogliamo dedicarci alla VISIONE TRADIZIONALE della donna, non nella versione teorica (metafisica o teologica ecc), ma in quella PRATICA, ossia come effettivamente la DONNA TRADIZIONALE è inserita, e come il suo ruolo veniva, e viene, declinato, in 4 specifiche forme tradizionali:
2 indoeuropee: romana e induista
così facciamo contenti tutti gli evoliane e le evoliane, neopagani e tradizionalisti romani…nonchè tutti coloro che sin dagli Anni 60 vedono nelle diverse forme di spiritualità induista una via diversa, più affascinante ed esotica, che guardano dall’alto in basso e financo con disprezzo le tradizioni maschiliste e patriarcali semitiche…
2 semitiche: cristiana e islamica
così facciamo contenti tutti i cristiani e le cristiane, le piccole “Santanché” che da qualche decennio sventolano la bandiera della civiltà giudaico-cristiana e della donna bella, emancipata e libera rispetto ai primitivi islamici per i quali la donna varrebbe zero …
e spero possa essere anche apprezzato da tutte le DONNE che hanno intrapreso, o si sentono attratte, dalla Via della Tradizione, ma che soprattutto a causa della confusione e della deficienza conoscitiva maschile, non riescono a mettere a fuoco in maniera chiara quale sia il proprio posto e il proprio ruolo in una civiltà tradizionale
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—– —GENITORI E FAMIGLIA DI ORIGINE: —
ANTICA ROMA:
Il padre (pater familias) detiene il patria potestas su tutti i membri, inclusa la figlia. La madre (mater familias) non ha potere legale, ma possiede un alto valore morale e religioso. Le donne, anche adulte, erano sottoposte a una tutela mulierum (curatela maschile: padre, marito o tutore). Tuttavia, dal I sec. d.C. in poi, le donne libere potevano amministrare i propri beni. La donna eredita in base al grado di parentela; può disporre dei propri beni (specie dopo la legge Lex Papia Poppaea e sotto l’Impero). Le matronae (donne sposate e libere) godevano di rispetto pubblico e partecipavano alla vita religiosa.
- CRISTIANESIMO:
riguardo all’autorità familiare, la tradizione biblica sottolinea il dovere di onore verso i genitori (Es. 20:12, Efesini 6:1–3) ma il vincolo matrimoniale crea una nuova unità familiare (Gen 2:24); la Sacra Famiglia è spesso modello teologicola; la Bibbia contiene norme ereditarie (AT) ma la dottrina morale cristiana si concentra più sul dovere verso i figli che su formule rigide di eredità;
- ISLAM:
il padre è wali (tutore) fino al matrimonio: la madre ha ruolo affettivo e religioso molto rispettato (hadith: “Il Paradiso è sotto i piedi delle madri”). LA donna ha diritto legale a una quota di eredità (Corano 4, 7-17), seppur metà rispetto a un eventuale fratello (in quanto costui dovrà da grande sostenere la sua famiglia)
- INDUISMO:
Autorità paterna assoluta secondo il Manusmrti (5, 148): “il padre protegge la donna da bambina, il marito da adulta, i figli da vedova”)
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—————MATRIMONIO———
- ANTICA ROMA: Conubium = unione legittima tra cittadini, riconosciuta dallo Stato e dalla religione. Non è un sacramento, ma un atto giuridico e morale fondato sul consenso, come nell’Islam. Cum manu: la moglie entra nella potestà del marito (più antico).
- Sine manu: la moglie resta sotto la potestà del padre o indipendente (più tardo e diffuso). Il CONSENSO è fondamentale: “Nuptias non concubitus, sed consensus facit” (Ulpiano, Dig. 35.1.15). La famiglia della sposa fornisce la dote (dos) al marito per sostenere la vita coniugale; alla fine del matrimonio può essere restituita. La POLIGAMIA era vietata nel diritto romano, ma largamente diffusa de facto; la monogamia era la norma sociale e giuridica; il DIVORZIO è ammesso, semplice da ottenere: basta dichiarare la volontà (repudium); il diritto romano classico conosce il divortium consensuale.
- CRISTIANESIMO: per la Chiesa cattolica il matrimonio è sacramento, unione indissolubile tra un uomo e una donna, ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione/educazione dei figli; il CONSENSO libero della donna è la condizione costitutiva del sacramento (il matrimonio nullo se manca il consenso valido). DIVORZIO: la dottrina cattolica mantiene l’indissolubilità; separazione civile possibile, ma il matrimonio sacramentale resta valido salvo annullamento canonico (nullità). Gesù nei Vangeli (Mt 19) condanna il divorzio tranne casi particolari e riafferma l’ideale dell’unione originaria; POLIGAMIA: incompatibile con la dottrina cattolica che interpreta Genesi e l’ideale cristiano come vincolo monogamico; non prevista dalla prassi rituale della Chiesa.
- ISLAM: Il matrimonio è un contratto (aqd al-nikah) con diritti e doveri reciproci. Il CONSENSO della donna è richiesto, e in alcuni casi il tutore (wali) lo esprime per le minorenni in maniera uniltarerale. Il MAHR è una dote obbligatoria pagata alla donna come suo diritto personale; la POLIGAMIA è ammessa fino a 4 mogli con condizioni; il DIVORZIO è ammesso, in forme diverse.
- INDUISMO: Il matrimonio è un sacramento (samskara), quale atto religioso e indissolubile; il CONSENSO storicamente non era richiesto (Manusmrti 9.90); la famiglia decideva; la DOTE (Daheja) va pagata dalla famiglia della sposa al marito o alla sua famiglia); la POLIGAMIA è tradizionalmente ammessa per i Re e i Brahmana (le prime due caste); il DIVORZIO in teoria non è ammesso, ma solo una separazione de facto.
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———————–MARITO E MOGLIE
- ANTICA ROMA: l’uomo è il capo assoluto della famiglia; ha autorità morale e legale sulla moglie (“in manu”). Tuttavia, nel matrimonio “sine manu”, la moglie conserva autonomia patrimoniale la donna è Mater familias, garante della continuità e della moralità domestica (pudicitia, pietas). La virtù femminile è eminentemente etica e civica. Le mogli di alto rango partecipano indirettamente alla vita politica (es. Livia, Agrippina, Cornelia madre dei Gracchi). L’ideale romano è la univira (donna che ebbe un solo marito), emblema di castità, fedeltà e devozione.
- CRISTIANESIMO: Efesini 5:21–33 parla della reciprocità nell’amore coniugale: la moglie “soggiaccia” al marito come la Chiesa a Cristo, ma il marito è chiamato ad amare la moglie come Cristo ha amato la Chiesa (amore sponsale-sacrificale). La dottrina cattolica interpreta questo testo sottolineando la reciprocità, la dignità eguale delle persone e l’«amorosa responsabilità» del marito. L’uomo è comunque il “Padre Famiglia” e la donna deve sostanzialmente ubbidirgli.
- ISLAM: Il marito è responsabile del mantenimento (nafaqa) e deve trattarla con giustizia; la moglie è l’obbligo dell’OBBEDIENZA al marito (nei limiti della shariah), di essere custode della casa, di rispettare il marito; la shariah condanna moralmente e legalmente le violenze e gli abusi arbitrari (hadith: “I migliori tra voi [maschi] sono quelli che trattano meglio le loro mogli”].
- INDUISMO: Il marito è il capofamiglia, ha autorità morale e rituale (pati dharma) assoluti; La moglie deve essere devota (pativrata-dharma) al marito, con fedeltà assoluta e sottomissione rituale; Il Manusmriti (8.299-300) tollera una certa disciplina maritale, ma testi epici lodano la moglie devota anche nella sofferenza e nel matrimonio non riuscito.
FIGLI
- ANTICA ROMA: Il padre detiene la patria potestas assoluta; la madre non ha potere legale sui figli. Nelle famiglie patrizie, la madre partecipa alla formazione morale e religiosa; Figli legittimi ereditano il patrimonio paterno; le figlie ricevono dote o quota minore, ma la legge augustea incentivava la maternità (jus trium liberorum). La filiazione è giuridicamente definita dal padre: “Pater est quem nuptiae demonstrant” (Gaio, Inst. 1.55).
- CRISTIANESIMO: i genitori hanno primario dovere educativo e formativo (Catechismo, GS del Vaticano II) — responsabilità morale e religiosa.
- ISLAM: la madre ha diritto alal custodia dei figli fino a una certa età, il padre resta sempre il responsabile legale ed economico. Figli e figlie ereditano entrambi, ma il maschio riceve il doppio rispetto alla femmina (Corano 4.11) perchè da adulto dovrà a sua volta mantenere la sua famiglia, a differenza della femmina che sarà mantenuta dal marito.
- INDUISMO: i figli appartengono al “gotra” del padre; la donna non ha diritto autonomo sui figli: solo i maschi ereditano (manusmrti 9.104-130), la figlia riceve la dote.
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—————–LAVORO, PROPRIETA’, AUTONOMIA
- ANTICA ROMA: La donna può possedere e amministrare beni, specialmente se sui iuris (non sotto tutela). Le donne libere (virgo, vidua, matrona) restano sotto tutela fino al Principato. Le donne potevano gestire negozi, terre, artigianato, schiavi; erano presenti nei commerci e nei collegia. Le classi popolari femminili (servae, libertae) lavoravano in agricoltura, tessitura, mercato, arte, medicina. Potevano testimoniare, ma con limitazioni; escluse da magistrature e cariche pubbliche.
- CRISTIANESIMO: la donna cristiana (cattolica) è persona giuridica piena; può possedere, amministrare beni, lavorare, anche se il lavoro esterno è consentito e incoraggiato se compatibile con i doveri familiari
- ISLAM: la donna può possedere, comprare e vendere beni (mal) senza limiti, gestire in totale autonomia denaro eventualmente guadagnato, ereditare e lavorare previo consenso del marito; il LAVORO consentito dal marito, è ammesso se non viola o compromette la modestia e il ruolo di madre e moglie; Riguardo alla TESTIMONIANZA LEGALE, nel fiqh classico due donne equivalgono a un uomo in alcune questioni civili (2,282), a causa della loro maggiore emotività.
- INDUISMO: la proprietà è tradizionalmente limitata alla dote (stridhana), che però è proprietà esclusiva; il lavoro femminile è domestico e rituale, eccezione per vedove o caste lavoratrici; nelle leggi di Manu l testimonianza delle donne non era accettata nei tribunali.
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———————-RELIGIONE E SALVEZZA
- ANTICA ROMA: Le donne partecipano attivamente al culto domestico (Lares, Penates) e pubblico (Vesta, Bona Dea, Cibele). Vestali: sacerdotesse consacrate al fuoco di Vesta, simbolo della purezza di Roma; immuni da tutela maschile e onorate come cittadine sacre; La pudicitia (pudore, onestà, fedeltà al marito) è virtù religiosa e civica; la violazione della castità o la fornicazione è offesa alla città e agli dèi. La donna salva se stessa, la casa e lo Stato attraverso la fedeltà al dovere.
- CRISTIANESIMO: piena uguaglianza ontologica davanti a Dio: in Cristo non c’è distinzione di sesso per la salvezza; le donne possono raggiungere la santità (numerose sante, martiri, dottori della Chiesa). (Gal. 3:28 è spesso invocato in tale senso); la dottrina cattolica distingue tra alterità sacramentale (sacerdozio ministeriale riservato agli uomini nella Chiesa Cattolica) e la piena partecipazione laicale femminile nella vita ecclesiale
- ISLAM: donna uguale all’uomo davanti a Dio (Cor. 33:35) e a lui complementare, come nel cristianesimo; può compiere preghiere, digiuno, pellegrinaggio, ma non guida rituali pubblici; accesso alla via iniziatica e vi sono sante e mistiche (Rabia ecc.)
- INDUISMO: può raggiungere il “moksa” ma attraverso la devozione al marito o alla famiglia (Mahabharata 12.146); Tradizionalmente esclusa dai riti vedici; ruolo domestico nel culto; l’ascetismo è possibile mararo: esempi di “yogini” e “tapasvini” nei Purana e nelle scuole tantriche (donna come Shakti, principio divino e fonte di potere spirituale).

