di Giuseppe Aiello
Si afferma che nel matrimonio islamico dal punto di vista strettamente giuridico, la donna può rifiutare tutto (*cucinare, lavare i piatti, pulire casa…persino allattare l’eventuale figlio…ma non può rifiutare un rapporto sessuale senza un motivo valido (malattia, mestruazioni ecc.)
Ciò è da alcuni ritenuto, nel concreto, una sorta di legittimazione soft dello stupro.
Vediamo in dettaglio la questione, senza ipocrisie e anche senza polemiche antislamiche provocatorie.
La questione per cui “la donna può rifiutare tutto tranne il rapporto sessuale” non compare nel Corano e non esiste come norma testuale univoca nella sunnah.
È invece una “deduzione giuridica” (fiqh) sviluppata da alcuni giuristi medievali, che interpretarono i versetti e gli hadith sulla “nushūz” (discordia coniugale) e sui “diritti reciproci” dei coniugi.
Oggi questa interpretazione è molto discussa, e molti studiosi contemporanei la respingono apertamente, insistendo sul consenso.
Corano Versetto 2:223:
“Le vostre mogli sono un campo per voi; venite dunque al vostro campo come volete…”
Alcuni giuristi classici interpretarono questo versetto come base per un “diritto del marito all’accesso sessuale”, insieme all’obbligo della moglie di non respingere senza giusto motivo.
Tuttavia:
* Il versetto sembra parlare in modo metaforico di “fertilità” non di coercizione.
* Non contiene un comando, ma una “permissività rivolta agli uomini”, non un dovere verso le donne.
* Molti esegeti moderni lo considerano non applicabile a questioni di obbligatorietà.
Versetto 4:34:
“…Le donne virtuose sono devote e custodiscono ciò che Allah vuole sia custodito. Quanto a quelle di cui temete la nushūz…”*
La parola nushūz fu interpretata da molti giuristi come “disobbedienza” in ambito coniugale, anche di tipo sessuale.
Da qui l’idea che il rifiuto ingiustificato possa costituire “nushūz”.
Interpretazioni diverse notano però che:
* “Nushūz” significa letteralmente “insolenza, rottura dell’armonia”, non specificamente rifiuto sessuale.
* Lo stesso termine è usato per gli “uomini” (4:128), provando che non si tratta di un obbligo sessuale unilaterale.
Versetti sul matrimonio come sakīnah, misericordia e affetto** (30:21)
Molti giuristii ritengono che questi principi prevalgano e siano incompatibili con qualsiasi obbligo sessuale non consensuale.
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Nella **Sunnah**
Il fondamento più citato dai giuristi classici è un hadith riportato in varie raccolte (Bukhari, Muslim, ecc.):
Hadith del “non rifiutare il marito”
> “Se un uomo chiama la moglie al letto e lei rifiuta, e lui passa la notte adirato, gli angeli la maledicono fino al mattino.”
Interpretazioni classiche:
* Visto come segno che la moglie “non deve rifiutare senza motivo”.
Interpretazioni contemporanee:
* Il hadith descrive un contesto sociale particolare, non stabilisce un obbligo coercitivo.
* La “maledizione degli angeli” è intesa come riprovazione morale in caso di danno relazionale, non come un comando giuridico.
* Molti studiosi sottolineano che il Profeta proibì esplicitamente qualsiasi forma di coercizione, anche nelle relazioni intime.
Hadith della reciprocità:
“In verità, i vostri corpi hanno un diritto su di voi…” (Bukhari)
Alcuni giuristi moderni usano questo e altri hadith per sostenere che anche la donna ha diritto a rapporti soddisfacenti e consensuali, quindi l’obbligo non può essere unilaterale.
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Come le scuole giuridiche classiche hanno interpretato questi testi
—-Hanafiti—
* La moglie ha l’obbligo di “tamkīn” (cooperazione coniugale), interpretato anche come disponibilità sessuale, ma il marito deve garantirle mantenimento (*nafaqa*) e rispetto.
* Il rifiuto è permesso per motivi legittimi (malattia, digiuno obbligatorio, mestruazioni, ecc.).
—-Malikiti—
* Enfasi sulla nushūz: il rifiuto ingiustificato può essere segno di rottura del contratto.
* Tuttavia riconoscono ampiamente la possibilità di rifiuto per danno o mancanza di equità.
—–Shafi‘iti e Hanbaliti—-
* Simile: “dovere” condizionato dal comportamento equo del marito.
* Alcuni testi medievali parlano in modo molto restrittivo, ma altri giuristi specificano che ogni atto sessuale richiede **assenza di danno e condizioni appropriate**.
Importante: nessuna scuola autorizza la coercizione violenta; parlano invece di “diritti e doveri”, interpretati socialmente.
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Posizione di molti studiosi musulmani contemporanei**
La maggioranza degli studiosi moderni (accademici e parte dei mufti) sostiene che:
* Il matrimonio islamico è un contratto basato su “mutuo consenso continuo”.
* Non esiste nel Corano o nella sunnah alcuna base per un “obbligo sessuale” che annulli il diritto della donna al rifiuto.
* Qualsiasi rapporto senza consenso è illecito (ḥarām) e contrario ai principi generali di dignità e misericordia.
* I testi classici vanno letti nel loro contesto sociale, non come norme immutabili.
—in sintesi
La norma che “la donna può rifiutare tutto tranne il rapporto sessuale” non è coranica né profetica, bensì:
* è una formulazione semplificata della dottrina medievale sul *tamkīn*,
* basata su interpretazioni specifiche di 2:223, 4:34 e alcuni hadith,
* oggi largamente reinterpretata o respinta.
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In ambito sciita (imamita / jaʿfarita) non esiste una norma testuale che dica esplicitamente “la donna può rifiutare tutto tranne il rapporto sessuale”.
Tuttavia, anche nel fiqh sciita classico esiste il concetto di **tamkīn** (تَمْكِين), che ha dato luogo a interpretazioni simili — ma non identiche — a quelle sunnite.
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1. Il concetto di tamkīn nel fiqh sciita
Nel diritto sciita, il matrimonio è un contratto bilaterale che genera due obblighi principali:
### **a. Obbligo del marito: mantenimento (nafaqa)**
Il marito deve provvedere a:
* vitto,
* alloggio,
* abiti,
* cure mediche,
* sicurezza.
Questo obbligo è fondato sia sul Corano sia sugli hadith (ad es. *al-Kulaynī, al-Kāfī*).
**b. Obbligo della moglie: tamkīn**
Tradizionalmente definito come:
* **disponibilità coniugale generale**,
* compresa la **relazione sessuale**, salvo motivi legittimi.
**Ma: la dottrina sciita distingue fra **tamkīn generale** e **tamkīn particolare**:
* *Tamkīn generale*: vivere con il marito nella casa coniugale, non uscire senza permesso (interpretazione classica, oggi contestata).
* *Tamkīn particolare*: la disponibilità ai rapporti sessuali, ma **non in forma coercitiva** e solo in condizioni specifiche.
Il tamkīn è la condizione giuridica per il mantenimento obbligatorio.
Se il marito viola i suoi obblighi (maltrattamenti, mancato mantenimento, condizioni umilianti), **la moglie ha il diritto di rifiutare**.
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# 2. **Fonti sciite utilizzate dai giuristi classici**
## **Corano**
Come nelle scuole sunnite, non esiste un versetto che imponga un obbligo sessuale unilaterale.
I giuristi sciiti fanno riferimento agli stessi passi:
### **4:34 – “Gli uomini sono i responsabili (qawwāmūn) delle donne…”**
Interpretazione sciita classica:
* Il termine *qawwāmūn* implica **responsabilità finanziaria**, non superiorità ontologica.
* Il “timore di nushūz” può includere anche il rifiuto coniugale *senza giusta causa*.
Interpretazioni moderne sciite (S. Muhammad Husayn Fadlallah, Mutahharī, Haeri, Sanei):
* Il versetto non istituisce alcun obbligo sessuale unilaterale.
* Il “nushūz” è una **rottura dell’armonia** da parte di entrambi, non un obbligo corporale.
### **2:187 e 30:21**
Usati dai contemporanei per sottolineare la dimensione di:
* affetto,
* tranquillità,
* consenso.
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# 3. **Hadith nella tradizione sciita**
Gli imam trasmettono una tradizione parallela a quella sunnita.
### **a. Hadith sugli angeli che ‘maledicono’ la donna che rifiuta**
Ci sono versioni sciite simili in *al-Kāfī*, *Wasāʾil al-Shīʿa*, ecc.
Interpretazione classica:
* Rifiuto “ingiustificato” è moralmente riprovevole.
Interpretazione contemporanea sciita:
* Gli imam parlano nel contesto di un **matrimonio armonioso**, non di coercizione.
* La “maledizione” è metaforica, non giuridica.
* Usata per scoraggiare l’uso del sesso come arma relazionale, non per imporre sottomissione.
### **b. Hadith sulla reciprocità del diritto sessuale**
Gli imam affermano anche:
> “La donna ha sul marito un diritto così come il marito ha un diritto su di lei.”
> (Al-Kāfī, Kitāb al-Nikāḥ)
Molti giuristi ne deducono che **la reciprocità è un principio fondamentale**.
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# 4. **Differenze importanti rispetto al fiqh sunnita**
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1. **Il marito non può costringere fisicamente la moglie**
I giuristi sciiti sono generalmente più espliciti nel proibire la coercizione diretta.
Strategia giuridica classica:
* la moglie che rifiuta senza motivo perde temporaneamente il diritto al mantenimento,
* ma **resta illecita qualsiasi forma di costrizione fisica**.
###
2. **Il diritto della donna al piacere sessuale è enfatizzato**
Numerosi testi sciiti sottolineano il dovere del marito di:
* soddisfare la moglie,
* non trascurarla sessualmente,
* non avere rapporti dannosi o degradanti.
###
3. **La moglie può rifiutare se il marito non assicura un ambiente sicuro e rispettoso**
Questa clausola è **ampiamente riconosciuta** nei testi jaʿfariti.
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4. **Se il marito viola i suoi obblighi, la moglie può chiedere la risoluzione del matrimonio (faskh)**
A differenza di alcune posizioni sunnite classiche, la tradizione sciita permette un ricorso più agevole.
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# 5. **Gli studiosi sciiti contemporanei**
Le figure più riformiste (Fadlallah, Sanei, Shams al-Din, Haeri) sostengono:
* Non esiste alcun obbligo sessuale non consensuale.
* Il matrimonio è un contratto di **mutua soddisfazione e rispetto**.
* Il tamkīn non può essere letto come “disponibilità corporea automatica”.
* I testi problematici devono essere interpretati alla luce dei principi generali (*ʿadl*, *rahma*, *karāma*).
Molti dicono esplicitamente:
> **Qualsiasi rapporto senza consenso è ḥarām**.
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*Sintesi finale*
Nel fiqh sciita:
* L’idea che la donna sia obbligata al rapporto sessuale deriva dal concetto di **tamkīn**, non da un testo rivelato.
* È sempre condizionato da **rispetto**, **sicurezza**, **mantenimento**, **assenza di danno** e **reciprocità**.
* Corano e sunnah non stabiliscono un obbligo sessuale unilaterale; i giuristi lo deducono interpretando hadith e norme sul mantenimento.
* Le letture contemporanee sciite negano qualsiasi obbligo sessuale privo di consenso.

