π—£π—˜π—₯π—–π—›π—˜’ π—€π—¨π—˜π—Ÿπ—Ÿπ—” π—¦π—¨π—Ÿ π—–π—’π—‘π—¦π—˜π—‘π—¦π—’ π—˜’ 𝗨𝗑𝗔 π—£π—˜π—¦π—¦π—œπ— π—” π—Ÿπ—˜π—šπ—šπ—˜

di Franco Marino

In questi giorni dove non si fa che parlare di separazione delle carriere – e sia chiaro, io sono favorevole a questa riforma, ma come ho giΓ  avuto modo di scrivere, sono anche consapevole che sia una riforma necessaria ma non sufficiente – sembra che nessuno voglia rendersi conto che il vero problema che affligge il nostro sistema giudiziario non sta tanto nell’architettura istituzionale quanto nelle pessime leggi che vengono sistematicamente approvate dalla politica. Leggi scritte sull’onda emotiva di fatti di cronaca che colpiscono l’opinione pubblica, senza una minima riflessione razionale su come funzioni realmente il sistema giudiziario e soprattutto sul perchΓ© le garanzie in favore dell’imputato non siano un lusso per privilegiati, ma un presidio fondamentale per chiunque possa trovarsi, anche innocente, nei guai con la giustizia. E dunque, come definire una buona legge e distinguerla da quella cattiva?

Una buona legge Γ¨ quella che definisce con assoluta chiarezza quando, come e cosa punire, togliendo per quanto umanamente possibile ogni margine discrezionale al giudice – cioΓ¨ a una persona che puΓ² decidere in base ai propri pregiudizi politici, alla propria ideologia, alla simpatia o all’antipatia che prova per l’imputato – di stabilire arbitrariamente cosa costituisce reato e cosa no. Il Codice Penale classico, quello che prevedeva fattispecie precise con elementi costitutivi ben definiti, funzionava proprio cosΓ¬: se avevi rubato, avevi rubato, se avevi ucciso, avevi ucciso, poco spazio per interpretazioni creative o sociologiche. Una pessima legge, al contrario, Γ¨ quella che usa formule vaghe, concetti elastici, clausole generali che permettono al magistrato di turno di costruirci sopra quello che vuole, trasformando il processo in una roulette russa dove il verdetto dipende piΓΉ dalle convinzioni personali del giudice che dai fatti accaduti.

Ed Γ¨ proprio in questo secondo perimetro che si colloca la discussa legge sul consenso, approvata dalla Camera proprio qualche giorno fa, una normativa che non solo rappresenta un pericolo per i diritti individuali, ma che risulta platealmente incostituzionale per come Γ¨ congegnata.

Prima di tutto, sfatiamo un falso mito che circola: non Γ¨ vero che questa legge richieda il consenso scritto per ogni rapporto sessuale, come qualcuno ha malignamente fatto credere per ridicolizzare le critiche. Il problema Γ¨ molto piΓΉ sottile e proprio per questo piΓΉ insidioso: la legge sposta di fatto l’onere della prova a carico della difesa, rovesciando completamente il principio della presunzione di innocenza che dovrebbe essere il cardine di qualsiasi stato di diritto che si rispetti.

In pratica, invece di dover dimostrare che il consenso non c’Γ¨ stato – come dovrebbe essere in un sistema garantista dove l’accusa ha l’onere di provare la colpevolezza – sarΓ  l’imputato a dover dimostrare che il consenso c’era. Un meccanismo perverso che trasforma automaticamente chiunque venga accusato in un colpevole che deve dimostrare la propria innocenza, quando dovrebbe funzionare esattamente al contrario. È come se in un processo per furto non fosse il pubblico ministero a dover provare che hai rubato, ma fossi tu a dover dimostrare che non hai rubato: un ribaltamento logico e giuridico che fa a pugni con secoli di evoluzione del diritto. L’incostituzionalitΓ  di questa legge Γ¨ tutta qui.

Ma c’Γ¨ di peggio. Questa deriva statolatrica che caratterizza ormai i paesi occidentali ha una conseguenza ancora piΓΉ grave: deresponsabilizza completamente le vittime. Invece di educare le persone a stare attente a chi frequentano, a valutare le situazioni, a prendersi le proprie responsabilitΓ  nelle scelte che fanno, si crea un sistema dove basta un’accusa per trasformare la vita di una persona in un incubo giudiziario. E qui non stiamo parlando di casi estremi di violenza evidente, ma di quella zona grigia dove magari una presunta vittima, animata da malanimo verso l’ex partner – magari perchΓ© questo l’ha lasciata o non si Γ¨ comportato come lei sperava – puΓ² arrivare a inventarsi episodi mai accaduti sapendo che il sistema le crederΓ  a priori.

Il risultato Γ¨ un meccanismo che invece di proteggere davvero le vittime di violenza sessuale reale, finisce per creare un’arma di distruzione di massa sociale nelle mani di chiunque voglia vendicarsi di qualcuno. Un sistema dove la responsabilitΓ  legale diventa una spada di Damocle che pende sulla testa di ogni uomo che abbia una relazione, dove il consenso informato si trasforma in un concetto talmente elastico da poter essere ritrattato anche anni dopo i fatti, dove la protezione delle vittime diventa paradossalmente la persecuzione di innocenti.

Questa non Γ¨ giustizia sociale, Γ¨ il trionfo dell’arbitrio travestito da progresso civile, una riforma legislativa che calpesta i diritti umani piΓΉ basilari in nome di un’ideologia che ha smesso da tempo di fare i conti con la realtΓ .

π—£π—˜π—₯π—–π—›π—˜' π—€π—¨π—˜π—Ÿπ—Ÿπ—” π—¦π—¨π—Ÿ π—–π—’π—‘π—¦π—˜π—‘π—¦π—’ π—˜' 𝗨𝗑𝗔 π—£π—˜π—¦π—¦π—œπ— π—” π—Ÿπ—˜π—šπ—šπ—˜
π—£π—˜π—₯π—–π—›π—˜’ π—€π—¨π—˜π—Ÿπ—Ÿπ—” π—¦π—¨π—Ÿ π—–π—’π—‘π—¦π—˜π—‘π—¦π—’ π—˜’ 𝗨𝗑𝗔 π—£π—˜π—¦π—¦π—œπ— π—” π—Ÿπ—˜π—šπ—šπ—˜

Pubblicato da vincenzodimaio

Estremorientalista ermeneutico. Epistemologo Confuciano. Dottore in Scienze Diplomatiche e Internazionali. Consulente allo sviluppo locale. Sociologo onirico. Geometra dei sogni. Grafico assiale. Pittore musicale. Aspirante giornalista. Acrobata squilibrato. Sentierista del vuoto. Ascoltantista silenziatore.

Lascia un commento