La norma silente del PNRR

di Daniele Trabucco e Filippo Borelli

L’articolo 43 del Decreto legge 30 aprile 2022 n. 36 (Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza) convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022 n. 79, ha istituito presso il Ministero delle Finanze il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945, per dare continuità all’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263

Si qui sembrerebbe tutto bene, ma in realtà, la norma, di dubbia costituzionalità;

  1. a) deroga all’articolo 282 del codice di procedura civile ossia al principio di immediata esecutività delle sentenze di primo grado, prevedendo, anche per i procedimenti in corso, che le sentenze determinate nei confronti della Repubblica Federale Tedesca acquisino efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e siano eseguite esclusivamente sul Fondo istituito presso il Ministero delle Finanze;
  2. b) sancisce l’estinzione dei giudizi di esecuzione già eventualmente intrapresi su beni siti nel territorio italiano e di proprietà della Repubblica Federale Tedesca, ed il divieto di incominciare nuove azioni esecutive, senza, peraltro, che sia intervenuto sollecitamente il decreto del Ministero delle Finanze attuativo delle norme previste e che avrebbe dovuto regolamentare la procedura di accesso al fondo, le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto;
  3. c) introdurre un termine decadenziale di 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge (termine modificato in sede di conversione perché inizialmente era previsto un termine decadenziale di trenta giorni) per le azioni di accertamento e di liquidazione dei danni non ancora incominciate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

E’ di tutt’evidenza che lo Stato italiano si sostituisce, di fatto, quale soggetto obbligato alla Repubblica Federale Tedesca e ne sfuggono i motivi.

Non convince per nulla la giustificazione addotta per dare una continuità all’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania del 02 giugno 1961 e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263 .

è incontestabile che tanti Tribunali italiani hanno condannato la Repubblica Federale Tedesca al risarcimento dei danni patiti dagli ex internati sul presupposto che la deportazione nei campi di concentramento rappresenta un crimine contro l’umanità che integra un fatto illecito ex art. 2043 cc, imprescrittibile, il cui diritto al risarcimento del danno non può essere considerato estinto per la rinuncia espressa dallo Stato italiano nell’art. 77 del trattato di pace del 1947 (reso amministrativo con dPR, 28 novembre 1947 n. 1430) e nell’art.

Si apprende, peraltro, che la Repubblica Federale Tedesca sia ricorsa (per la seconda volta) alla Corte di Giustizia internazionale dell’Aja ( http://www.schiavidihitler.org/ , centro studi schiavi di Hitler) contro l’Italia, proprio , guarda caso, a ridosso dell’emanazione del decreto legge, invocando nuovamente il difetto di giurisdizione dei giudici italiani, ritenendo che l’Italia non avrebbe ottemperato alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Aja del 03 febbraio 2012 che aveva accolto sul punto un precedente ricorso sempre della Germania intimando all’Italia di adottare gli strumenti necessari perché tutte le pronunce dei propri tribunali che contravvenissero al principio consuetusionario di diritto internazionale dell’immunità degli Stati fossero dichiarate prive di effetto.

Occorre ricordare che con la legge n. 5 del 2013 l’Italia aderì alla convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, recependo all’articolo 3 anche il “dictat” della Corte internazionale dell’Aja senonchè con la storica sentenza della Corte Costituzionale del 22 ottobre 2014 n. 238 venne, però, dichiarata l’illegittimità costituzionale di tale norma.

La Corte Costituzionale affermò in quell’occasione l’illegittimità delle norme che impediscono l’accertamento giurisdizionale delle responsabilità civili di un altro Stato nel caso di crimini di guerra e contro l’umanità commessi nel territorio nazionale, lesivi dei diritti inviolabili della persona garantita dagli artt. 2 e 24 della Costituzione e che l’immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati, generalmente riconosciuta nel diritto internazionale, non opera nel nostro ordinamento, qualora riguardi comportamenti illegittimi di uno Stato qualificabili come crimini di guerra e contro l’umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona garantiti dalla Costituzione.

Ne seguirono numerose sentenze delle Sezioni Unite che affermarono la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano a conoscere della questione.

La Repubblica Federale Tedesca ricorre all’Aja e l’Italia è prona e teme la decisione? Piangi che ben hai donde, Italia mia (Giacomo Leopardi).

Fonte: Idee&Azione

21 dicembre 2022

La norma silente del PNRR
La norma silente del PNRR

Pubblicato da vincenzodimaio

Estremorientalista ermeneutico. Epistemologo Confuciano. Dottore in Scienze Diplomatiche e Internazionali. Consulente allo sviluppo locale. Sociologo onirico. Geometra dei sogni. Grafico assiale. Pittore musicale. Aspirante giornalista. Acrobata squilibrato. Sentierista del vuoto. Ascoltantista silenziatore.

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