L’ISLAM E LA PENA DI MORTE

a cura di Giuseppe Aiello

La pena di morte è stata presente in praticamente tutte le Civiltà tradizionali, e anche in molti contesti di quella moderna (è tuttora vigente nel “Faro della Civiltà”, gli Stati Uniti, nella Cina comunista ecc.).

Al di là delle esaltazioni mediatiche e delle visioni delle opinioni pubbliche riguardo alla pena di morte “islamica”, vediamo cosa dice l’Islam Tradizionale.

Fondamento nel Corano

Il Corano ammette la pena di morte solo in casi molto limitati, e sempre con la possibilità di clemenza e perdono.

a. Qisās – la legge della giusta compensazione per ristabilire l’Equilibrio

«O voi che credete! Vi è prescritto il qisās per gli uccisi: l’uomo libero per l’uomo libero, lo schiavo per lo schiavo, la donna per la donna. Ma chi è perdonato dal fratello dell’ucciso, si comporti con bontà e paghi un risarcimento in modo equo.»

(Sura al-Baqara, 2:178)

Questo versetto è la base del qisās, cioè la punizione proporzionata all’omicidio. Tuttavia, il Corano incoraggia il perdono (ʿafw) e il diyah (compensazione economica).

Quindi, la pena di morte non è un obbligo assoluto: la famiglia della vittima può scegliere il perdono.

b. Corruzione e guerra contro Dio (ḥirāba)

«La ricompensa di coloro che fanno guerra a Dio e al Suo Messaggero e diffondono la corruzione sulla terra è che siano messi a morte, o crocifissi, o che siano loro tagliate le mani e i piedi in croce, o che siano esiliati…»

(Sura al-Māʾida, 5:33)

Questo riguarda casi gravi come terrorismo, omicidio, brigantaggio o guerra contro la società islamica e la sua legittima autorità tradizionale. Anche qui, la pena è applicata solo dopo processo e solo da un’autorità legittima.

2. La Sunna del Profeta ﷺ

Il Profeta Muḥammad ﷺ ha applicato la pena capitale raramente, e sempre dopo processo regolare e prove solide.

Hadith autentici (ad esempio in Bukhārī e Muslim) indicano tre casi principali in cui può essere legittima:

– Omicidio volontario (qatl ʿamd) – come parte del qisās.

– Adulterio comprovato (zinā muḥṣan) – solo con la testimonianza di quattro testimoni oculari o confessione esplicita (quasi mai avvenuta).

– Apostasia attiva e tradimento politico (irtidād al-ḥarbī) – non la semplice perdita di fede privata, ma l’alleanza con il nemico o la sovversione violenta.

Il Profeta ﷺ disse:

“Non è lecito versare il sangue di un musulmano, se non per tre motivi: omicidio, adulterio da parte di una persona sposata, e apostasia dopo la fede.”

(Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, 6878; Ṣaḥīḥ Muslim, 1676)

—————3. Le quattro scuole sunnite (fiqh)

—Hanafita

La pena di morte è prevista nei casi sopra elencati, ma l’imam Abu Ḥanīfa sottolineava la necessità di prove rigorose.

Fortemente incoraggiato il perdono e la compensazione (diyah).

In caso di dubbio: “Evitate di infliggere pene ḥudūd se c’è incertezza.”

–Malikita

Ammette la pena capitale in casi di qisās e ḥirāba, ma insiste sull’intento e sulla giustizia.

Secondo Mālik, il governante deve cercare la misericordia se possibile.

—Shafi‘ita

Prevede le stesse categorie classiche, ma enfatizza la dimensione pubblica della giustizia: la pena deve preservare l’ordine, non vendicare.

Anche qui, l’adulterio o l’apostasia richiedono condizioni quasi impossibili da provare.

—Hanbalita

Tende a essere più letterale nei testi, ma anche Ibn Qayyim e Ibn Taymiyya (grandi hanbaliti) raccomandavano moderazione e prudenza nell’applicazione delle pene capitali.

4. La scuola sciita Jaʿfarita (Imamita)

Secondo il fiqh jaʿfarita (seguaci dell’Imam ʿAlī e dei dodici imam):

Le categorie di reati capitali sono praticamente simili a quelle previste dalle scuole ortodosse sunnite:

– qisās (omicidio),

– zinā muḥṣan

– irtidād

– ḥirāba.

Tuttavia, la scuola jaʿfarita richiede:

-Prove estremamente rigorose.

-Giudice qualificato (faqīh mujtahid) e autorizzazione di un’autorità legittima (wilāyat al-faqīh).

È sottolineato il valore della misericordia come preferibile alla punizione.

Molti sapienti sciiti contemporanei (come ʿAllāmah Ṭabāṭabā’ī, Imam Khomeinī e Sayyid al-Sistani) ribadiscono che l’applicazione di pene capitali è subordinata a giustizia perfetta, prove certe e contesto di legittima autorità islamica — non può essere decisa da individui o gruppi.

—–5. Principi condivisi tra tutte le scuole

La vita umana è sacra.

“Chi uccide un’anima… è come se avesse ucciso tutta l’umanità.” (5:32)

La pena di morte è un’eccezione estrema, non la regola.

Il perdono, la pace e la riparazione sono sempre incoraggiati.

Solo un’autorità legittima e imparziale può applicarla.

In caso di dubbio, la punizione deve essere sospesa.

L'ISLAM E LA PENA DI MORTE
L’ISLAM E LA PENA DI MORTE

Pubblicato da vincenzodimaio

Estremorientalista ermeneutico. Epistemologo Confuciano. Dottore in Scienze Diplomatiche e Internazionali. Consulente allo sviluppo locale. Sociologo onirico. Geometra dei sogni. Grafico assiale. Pittore musicale. Aspirante giornalista. Acrobata squilibrato. Sentierista del vuoto. Ascoltantista silenziatore.

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