a cura di Giuseppe Aiello
La pena di morte è stata presente in praticamente tutte le Civiltà tradizionali, e anche in molti contesti di quella moderna (è tuttora vigente nel “Faro della Civiltà”, gli Stati Uniti, nella Cina comunista ecc.).
Al di là delle esaltazioni mediatiche e delle visioni delle opinioni pubbliche riguardo alla pena di morte “islamica”, vediamo cosa dice l’Islam Tradizionale.
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Fondamento nel Corano
Il Corano ammette la pena di morte solo in casi molto limitati, e sempre con la possibilità di clemenza e perdono.
a. Qisās – la legge della giusta compensazione per ristabilire l’Equilibrio
«O voi che credete! Vi è prescritto il qisās per gli uccisi: l’uomo libero per l’uomo libero, lo schiavo per lo schiavo, la donna per la donna. Ma chi è perdonato dal fratello dell’ucciso, si comporti con bontà e paghi un risarcimento in modo equo.»
(Sura al-Baqara, 2:178)
Questo versetto è la base del qisās, cioè la punizione proporzionata all’omicidio. Tuttavia, il Corano incoraggia il perdono (ʿafw) e il diyah (compensazione economica).
Quindi, la pena di morte non è un obbligo assoluto: la famiglia della vittima può scegliere il perdono.
b. Corruzione e guerra contro Dio (ḥirāba)
«La ricompensa di coloro che fanno guerra a Dio e al Suo Messaggero e diffondono la corruzione sulla terra è che siano messi a morte, o crocifissi, o che siano loro tagliate le mani e i piedi in croce, o che siano esiliati…»
(Sura al-Māʾida, 5:33)
Questo riguarda casi gravi come terrorismo, omicidio, brigantaggio o guerra contro la società islamica e la sua legittima autorità tradizionale. Anche qui, la pena è applicata solo dopo processo e solo da un’autorità legittima.
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2. La Sunna del Profeta ﷺ
Il Profeta Muḥammad ﷺ ha applicato la pena capitale raramente, e sempre dopo processo regolare e prove solide.
Hadith autentici (ad esempio in Bukhārī e Muslim) indicano tre casi principali in cui può essere legittima:
– Omicidio volontario (qatl ʿamd) – come parte del qisās.
– Adulterio comprovato (zinā muḥṣan) – solo con la testimonianza di quattro testimoni oculari o confessione esplicita (quasi mai avvenuta).
– Apostasia attiva e tradimento politico (irtidād al-ḥarbī) – non la semplice perdita di fede privata, ma l’alleanza con il nemico o la sovversione violenta.
Il Profeta ﷺ disse:
“Non è lecito versare il sangue di un musulmano, se non per tre motivi: omicidio, adulterio da parte di una persona sposata, e apostasia dopo la fede.”
(Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, 6878; Ṣaḥīḥ Muslim, 1676)
—————3. Le quattro scuole sunnite (fiqh)
—Hanafita
La pena di morte è prevista nei casi sopra elencati, ma l’imam Abu Ḥanīfa sottolineava la necessità di prove rigorose.
Fortemente incoraggiato il perdono e la compensazione (diyah).
In caso di dubbio: “Evitate di infliggere pene ḥudūd se c’è incertezza.”
–Malikita
Ammette la pena capitale in casi di qisās e ḥirāba, ma insiste sull’intento e sulla giustizia.
Secondo Mālik, il governante deve cercare la misericordia se possibile.
—Shafi‘ita
Prevede le stesse categorie classiche, ma enfatizza la dimensione pubblica della giustizia: la pena deve preservare l’ordine, non vendicare.
Anche qui, l’adulterio o l’apostasia richiedono condizioni quasi impossibili da provare.
—Hanbalita
Tende a essere più letterale nei testi, ma anche Ibn Qayyim e Ibn Taymiyya (grandi hanbaliti) raccomandavano moderazione e prudenza nell’applicazione delle pene capitali.
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4. La scuola sciita Jaʿfarita (Imamita)
Secondo il fiqh jaʿfarita (seguaci dell’Imam ʿAlī e dei dodici imam):
Le categorie di reati capitali sono praticamente simili a quelle previste dalle scuole ortodosse sunnite:
– qisās (omicidio),
– zinā muḥṣan
– irtidād
– ḥirāba.
Tuttavia, la scuola jaʿfarita richiede:
-Prove estremamente rigorose.
-Giudice qualificato (faqīh mujtahid) e autorizzazione di un’autorità legittima (wilāyat al-faqīh).
È sottolineato il valore della misericordia come preferibile alla punizione.
Molti sapienti sciiti contemporanei (come ʿAllāmah Ṭabāṭabā’ī, Imam Khomeinī e Sayyid al-Sistani) ribadiscono che l’applicazione di pene capitali è subordinata a giustizia perfetta, prove certe e contesto di legittima autorità islamica — non può essere decisa da individui o gruppi.
—–5. Principi condivisi tra tutte le scuole
La vita umana è sacra.
“Chi uccide un’anima… è come se avesse ucciso tutta l’umanità.” (5:32)
La pena di morte è un’eccezione estrema, non la regola.
Il perdono, la pace e la riparazione sono sempre incoraggiati.
Solo un’autorità legittima e imparziale può applicarla.
In caso di dubbio, la punizione deve essere sospesa.

